La tutela della Scuola in caso di furto, incendio e danni ai beni
Al giorno d’oggi, come è noto, i compiti e le Responsabilità del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi includono una amplissima serie di casistiche.
Ad esempio, il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 (che sostituisce il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001) individua il DSGA quale soggetto consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola, incaricandolo di svolgere una serie di funzioni quali la conservazione e la gestione dei beni dell’istituzione scolastica, la manutenzione dei beni e degli arredi, la vigilanza sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali nonché sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.
Il DSGA deve tenere aggiornato l’inventario dei beni (Art.31 del D.I. n.129) provvedendo alla ricognizione, alla rivalutazione e all’eliminazione dei beni dell’inventario perché divenuti inservibili all’uso oppure per furto o per causa di forza maggiore.
In quest’ultima ipotesi, il DSGA deve redigere una relazione in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni.
L’Art. 35 del D.I. n.129 disciplina, infine, la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine che è affidata dal DSGA al personale utilizzatore.
L’affidamento deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto costituisce oggetto di affidamento. L’affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi.
Le predette responsabilità cessano con la riconsegna al Direttore di quanto affidato.
Inoltre è fatto divieto al DSGA consegnatario di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la sua personale responsabilità.
In relazione a tutte le responsabilità descritte, la domanda che sorge spontanea è come tutelare la Scuola da eventi improvvisi come un incendio, un furto all’interno dei locali scolastici o un guasto alle apparecchiature elettroniche che di fatto, oltre ad arrecare un danno economico, possono mettere in difficoltà l’Istituto, interrompendo sia l’attività didattica sia quella amministrativa.
La risposta più efficace è quella di rivolgersi ad un consulente specializzato al fine di valutare la migliore soluzione assicurativa che comprenda le principali e più frequenti situazioni di rischio.
Nello specifico devono essere garantiti i casi di incendio (la polizza deve garantire i danni subiti in seguito a un incendio, un’esplosione o uno scoppio), del furto (la polizza deve garantire i danni subiti in caso di furto, rapina o atti vandalici) e la cosiddetta garanzia elettronica (che copre le spese per eventuali danneggiamenti alle apparecchiature elettroniche anche a causa di un incendio o di un furto).
In questo momento storico in continua evoluzione e pesantemente condizionato dalla situazione pandemica, una copertura efficace assume un carattere d‘urgenza per la Scuola, soprattutto in relazione al fatto che sempre più spesso vengono forniti ad alunni e operatori scolastici tablet e pc per poter proseguire nel percorso didattico a distanza.
La sottrazione o il danno di questi dispositivi produrrebbero come effetto diretto l’impossibilità da parte degli alunni di fruire del servizio didattico.