Criticità distributive

Nell’ambito della collocazione dei prodotti assicurativi, nella fase distributiva, per la scuola si inserisce una precisazione importante per gli operatori, che sembra sfuggita anche alle stesse Istituzioni Scolastiche nella scelta dell’intermediario assicurativo di riferimento. Questi, come tutti ormai sapranno, può essere impersonificato dal broker di assicurazione che agisce per la scuola nella qualifica di consulente dell’Istituzione pubblica e dall’agente che agisce in rappresentanza della Compagnia di assicurazioni. Ci è parso che i c.d. “confini istituzionali” tra le due categorie di intermediari assicurativi (agenti e brokers) siano spesso oltrepassati, a scapito non solo della trasparenza dell’azione amministrativa, ma anche della validità dei contratti stipulati e della correttezza dei comportamenti tenuti dagli intermediari, provocando illegittimi travalicamenti di competenze e numerose violazioni di disposizioni normative. Seguendo il mercato assicurativo, abbiamo notato che, in molti casi, le scuole incorrono nella scelta dell’intermediario di riferimento su base fiduciaria. Ciò risulta in palese violazione dei principi di buona amministrazione, di trasparenza, di rispetto della par condicio dei concorrenti, nonché di svariate prescrizioni procedurali previste, in generale, dalla normativa in tema di appalti pubblici di servizi.

Tale atteggiamento porta quasi alla sostituzione dell’intermediario rispetto al Dirigente Scolastico nella scelta del prodotto assicurativo e questo facilita l’operato del DS, ma potrebbe comportare una scelta condizionata alla polizza assicurativa prodotta dall’impresa con cui il broker è legato da una convenzione di distribuzione. Quindi, segnaliamo alla scuola la necessita di monitorare le fasi di scelta del prodotto assicurativo, riservando particolare attenzione alla selezione dei broker e dell’agente di assicurazione.

Occorre portare all’attenzione dei Dirigenti Scolastici una sentenza in materia di “contratto di brokeraggio – scelta del contraente – evidenza pubblica” del TAR Napoli, Sez. I, 6 febbraio 2008, n. 1449, ove viene affermato che il contratto di brokeraggio, al pari di qualsiasi altra prestazione contrattuale avente ad oggetto servizi, deve essere stipulato previo espletamento di una procedura di gara, in attuazione dei principi, di matrice anche comunitaria, di trasparenza, buon andamento e concorrenzialità. A tale principio, se ne aggiunge un ulteriore qualora l’amministrazione scelga il broker tramite procedura negoziata, poiché dovrà evidenziare in modo rigoroso i presupposti legittimanti della scelta.

La scelta del broker su base fiduciaria delle Amministrazioni scolastiche ha quasi sempre trovato una giustificazione nella volontà dell’ente di conferire all’intermediario un incarico a titolo gratuito.

Stando alla pronuncia del TAR Napoli, giova osservare che l’incarico non può considerarsi a titolo gratuito, in quanto è necessario svolgere una valutazione globale dell’operazione giuridico-economica della prestazione del broker.

Il broker, infatti, riceve, da un lato l’affidamento per una consulenza informativa tesa ad individuare la migliore soluzione assicurativa possibile, in relazione alle specifiche esigenze della committenza e, dall’altro, l’incarico per lo svolgimento di un’opera di intermediazione professionale mediante la quale il broker mette in contatto le due parti: committente e società assicuratrice.

Il Collegio afferma che, se la fase relativa all’affidamento può ritenersi di per sé non onerosa, l’operazione intermediatizia pone a carico dell’Amministrazione, sotto forma di compenso indiretto, la percentuale dovuta al broker per la sua attività di intermediazione.

È ovvio che il pagamento di tale attività spetta all’impresa di assicurazione, la quale caricherà tale onere sul premio assicurativo, che a sua volta graverà sul committente - assicurato.

Ciò, in piena rispondenza a quanto affermato dalla costante giurisprudenza, che avvalora la necessità che la P.A. scelga il proprio mediatore nel rispetto dell’evidenza pubblica e, perciò, all’esito di apposita gara.

Molto spesso il bando di gara contiene infatti la c.d. “clausola di brokeraggio”, che solitamente riporta: “Per la determinazione del contenuto dei Capitolati Speciali, per l’effettuazione della presente procedura e per la gestione ed esecuzione del contratto, l’Amministrazione si avvale dell’assistenza della società di brokeraggio e/o dal broker XXXX. Al broker potranno essere richieste le informazioni tecniche relative ai rischi da assicurare. L’Opera del broker sarà remunerata, in conformità agli usi vigenti, dalla Compagnia di assicurazioni risultata aggiudicataria. Al solo fine di garantire la par condicio tra le Compagnie offerenti e per consentire l’esatta determinazione dell’offerta, si dovrà tener conto che la remunerazione minima del broker sarà pari al 14% del premio imponibile relativo alle Garanzie Infortuni e R.C. Si precisa che tale compenso sarà parte dell’aliquota già prevista e riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l’Istituto Scolastico.