L’intermediazione assicurativa: gli Agenti e i Brokers

Secondo l’art. 106 del CAP, “l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.

È utile ricordare che vi sono differenziazioni importanti e sostanziali tra gli agenti e i brokers, principali figure di intermediari che entrano in contatto con il mondo della scuola.

Secondo il Codice delle Assicurazioni, gli agenti sono gli intermediari che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, rappresentandole nella conclusione dei contratti con il potere anche di modificare e risolvere i contratti, se muniti di un’apposita procura notarile rilasciata dalle Compagnie stesse.

In particolare, gli agenti assumono stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione dei contratti per conto di un’impresa di assicurazione e possono operare sia individualmente che attraverso una propria organizzazione di mezzi e di persone. Pertanto, in forza dei principi generali sopra esposti, l’agente assicurativo, con poteri di rappresentanza della società assicuratrice nei confronti di terzi, ha facoltà di emettere e stipulare contratti in nome e per conto dell’impresa stessa. Egli è, poi, contrattualmente tenuto a promuovere la commercializzazione del prodotto assicurativo: da ciò si desume che tale soggetto dovrebbe incontestabilmente avere, nelle procedure pubblicistiche promosse dalle Pubbliche Amministrazioni per la scelta dei contraenti con i quali stipulare contratti di assicurazione, anche il potere di porre in essere tutta l’attività prodromica e necessaria per la conclusione dei contratti stessi, partecipando alle eventuali gare e impugnando gli atti eventualmente lesivi.

I brokers, nati come consulenti dell’assicurato, in forza dell’art. 109, comma 2. lett. b) del CAP, sono quegli intermediari che agiscono, come persone fisiche o come società, su incarico del cliente e che – a differenza dell’agente – non hanno, e non possono avere, potere di rappresentanza della Compagnia di assicurazione o di riassicurazione.

L’attività istituzionale tipica e principale del broker è, infatti, quella diretta a mettere in relazione con imprese di assicurazione soggetti che, grazie alla sua collaborazione, intendono soddisfare il proprio fabbisogno assicurativo.

Guardando alla natura giuridica dell'attività di brokeraggio, si è rilevato che il broker svolge attività di prestatore d’opera o addirittura di mandatario, ma sempre nell’interesse dell’assicurato dal quale è remunerato.

In verità, l’attività di consulenza – che è proprio quella che rimanda al contratto d’opera o di mandato – in favore dell’assicurato è divenuta ormai l’attività pregnante del broker che, grazie alla propria competenza specifica, osserva le situazioni di rischio e suggerisce all’assicurato i contratti di assicurazione maggiormente confacenti alle necessità assicurative dello stesso per svolgere poi l’attività di mediazione vera e propria.

Va rilevato che, alla luce del Codice delle assicurazioni, non vige più il divieto assoluto per i broker di stipulare accordi con le Compagnie di assicurazione, purché ovviamente restino comunque un consulente dell’assicurato e che non agiscano come rappresentante della Compagnia. In base alle normative, il broker è tenuto a proporre all’assicurato un ventaglio di prodotti in modo da realizzare la c.d. “best execution”, ossia consigliare all’assicurato il prodotto più adatto al proprio fabbisogno assicurativo.

Pertanto, nonostante l’attuale scenario normativo abbia sicuramente avvicinato le due figure di intermediari principali, resta un elemento di assoluta diversità costituito dal fatto che mentre l’agente rappresenta la Compagnia, il broker agisce in maniera indipendente rispetto alla Compagnia stessa.