La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

Come detto, la polizza di Responsabilità Civile verso terzi è necessaria a tenere indenne l’assicurato dal pagamento delle somme che sarebbe tenuto a corrispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi dalle persone sottoposte alla propria vigilanza o di cui egli si avvalga per la propria attività.

Si ricorda che la copertura di Responsabilità Civile verso terzi deve essere prestata anche in favore dell’Amministrazione Scolastica e del Ministero della Pubblica Istruzione, in qualità di legittimati passivi, in ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 2170 del 30/05/96.

La polizza Responsabilità Civile verso terzi di un’Istituzione Scolastica è da ritenersi effettivamente adeguata quando assicura anche:

  • la Responsabilità Civile verso terzi derivante da fatto doloso;
  • la Responsabilità Civile verso personale dipendente;
  • la Responsabilità dell’assicurato con relativa esclusione del diritto di rivalsa verso l’assicurato stesso;
  • la Responsabilità Civile personale degli alunni in itinere, ove viene garantito il genitore per i danni – sempre involontari – compiuti dai figli nel percorso da casa a scuola e ritorno, e di cui il ragazzo è responsabile;
  • la Responsabilità Civile a copertura del danno

È importante sottolineare che è superfluo riportare, a titolo esemplificativo, tutte le attività che possono essere ritenute facenti parte dell’ambito scolastico. È fondamentale e sufficiente che sia presente, nella descrizione del rischio, la dizione “valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, che rientrino nel normale programma di studi o che siano deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti”.

Infatti, una Direzione Didattica o un Istituto Comprensivo ha una responsabilità e corre dei rischi ben diversi da un Istituto Tecnico Industriale: “diversi” non significa che una scuola corre più o meno rischi di un'altra, ma sono solo rischi di natura differente che, di conseguenza, possono avere coperture assicurative diverse.

Infine, pare doveroso segnalare la nullità delle clausole che attribuiscono all’Amministrazione una difesa differente da quella dell’Avvocatura dello Stato, in quanto le Istituzioni Scolastiche sono obbligate ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.