Assicurazione scaduta e bando per servizi di brokeraggio andato deserto: come procedere?

05-09-2020

DOMANDA

Il contratto per i servizi assicurativi è scaduto il 31 agosto u.s.

Purtroppo il bando per acquisizione dei servizi di brokeraggio è andato deserto e il fornitore uscente non ci concede proroga tecnica come posso fare per non lasciare gli studenti scoperti dall'assicurazione?

RISPOSTA

 Sui limiti dell’attività del broker

 Una premessa è d’obbligo prima di esplorare le soluzioni possibili per non lasciare scoperti gli studenti nel prossimo anno scolastico.

La figura del broker di assicurazione è simile a quella di un mediatore al quale colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura assicurativa.

L’attività del broker è disciplinata dal Dlgs n. 209/2005 che prevede all’art. 109, comma secondo lettera b) l’iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e rassicurativi dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Al contrario di ciò che normalmente accade nel settore privato, al broker selezionato dalla P.A. non può essere affidato l’incarico di scegliere la compagnia di assicurazione cui affidare la copertura rischi, in quanto la scelta della stessa deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica e quindi delle procedure concorrenziali e comparative di scelta del contraente. Infatti, <<L'attività mediatoria di brokeraggio è incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara nelle quali la ricerca dell'assicuratore o la messa contatto con esso avviene direttamente senza interposizione del preteso mediatore. Essa può perciò configurarsi - ove vi sia incarico della p.a. - limitatamente alle prestazioni di assistenza e consulenza nella determinazione del contenuto del contratto e nell'individuazione dell'offerta più congrua ai bisogni dell'assicurando>> (Corte App. Torino, 08/03/2001, in Giur. It., 2001, 1663).

Le lacune del personale della scuola in materia di tecnica assicurativa possono essere colmate attraverso l’affidamento al broker dello studio del rischio da assicurare e dell’incarico di predisporre un capitolato delle condizioni del futuro contratto di assicurazione a favore della scuola, che deve essere conforme al canone di “adeguatezza”. Al fine di procedere correttamente, dunque, è necessario che l’istituzione scolastica che voglia avvalersi della collaborazione di un broker, dopo avere identificato le ragioni che giustificano la necessità dell’apporto di consulenza esterna, calcoli prioritariamente il valore del corrispettivo del contratto, e – sulla base del valore risultante - proceda all’individuazione del broker nel rispetto delle norme di evidenza pubblica. La scelta del broker, infatti, deve comunque sottostare alle comuni norme in tema di gare pubbliche (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, sent. 1 marzo 2006 n. 3143).

La questione del ricorso al broker da parte delle Amministrazioni Pubbliche è stata anche direttamente affrontata dall’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato, che con segnalazione pubblicata all’interno del proprio bollettino n. 41/2011 in data 31 ottobre 2011 ha, sostanzialmente, affermato che non è vietato ricorrere ad un broker per la stipulazione di un contratto di copertura assicurativa, purché la sua presenza sia limitata alla fase istruttoria della gara (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 8 marzo 2011 n. 1433).

La procedura di affidamento deve rimanere nel controllo dell'Istituzione Scolastica (unico soggetto pubblico, dotato di pubblici poteri), che potrà fare ricorso al broker esclusivamente per l'assistenza tipica del suo ruolo nella determinazione dell'oggetto del contratto e nel contatto con le compagnie (sul punto, chiarissimo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I – sent. 6 febbraio 2008 n. 1449).

In conclusione, è legittimo rivolgersi ad un broker nella fase istruttoria, invece, non è legittimo che le istituzioni scolastiche si “spoglino” del potere pubblico di affidamento per delegare l’intera procedura al broker, trattandosi di attività propria ed esclusiva della pubblica amministrazione, che è e resta l’unica titolare del potere–dovere di apprezzare l’interesse pubblico sotteso alla selezione della migliore offerta secondo le regole dell’evidenza pubblica.

 

Sull’affidamento diretto

Per conferire l’incarico al broker, l’Istituto Scolastico può optare per l’affidamento diretto o la procedura negoziata in base al valore dell’affidamento.

Tuttavia si evidenzia fin d’ora che, vista la necessità di firmare il contratto di assicurazione al più presto data la prossimità dell’inizio dell’anno scolastico, si ritiene opportuno evitare l’individuazione del broker e procedere immediatamente con l’affidamento diretto alla agenzia/compagnia assicuratrice.

Infatti, a seguito dell’emergenza sanitaria, in data 16 luglio 2020, è stato emanato un Decreto Legge (n. 76/2020) che ha previsto delle deroghe al D.Lgs. 50/2016.

È possibile procedere con affidamento diretto anche per gare di valore complessivo superiore a 40.000 euro a fronte delle nuove disposizioni introdotte a causa dell’emergenza sanitaria.

In particolare, l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 76/2020 ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

  1. a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
  2. b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Al comma 3 viene poi precisato che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si dovrà in ogni caso affidare a soggetto diverso dall’impresa di assicurazione uscente, in forza del principio di rotazione per il quale non sono state previste deroghe.