Emergenza sanitaria: individuazione di un'agenzia assicurativa...

26/05/2020

DOMANDA

Il 31/08/2020 scade il contratto triennnale di polizza assicurativa alunni e personale, dovrei fare una nuova procedura per l'individuazione di un'agenzia assicurativa, alla luce del nuovo scenario di vita che stiamo vivendo, come potrei integrare la richiesta di offerta? 

RISPOSTA

Da una veloce analisi delle polizze attualmente presenti sul mercato (analisi che non può dirsi completa, anche in ragione del fatto che nuove compagnie assicuratrici sembrano affacciarsi su un mercato a lungo in regime di oligopolio), si può concludere quanto segue:

- le eventuali infezioni del personale sono coperte da INAIL;

- la responsabilità civile del DS per la mancata predisposizione di dpi e misure di sicurezza appare già coperta dalle polizze vigenti (ma tale affermazione va verificata in concreto nella singola polizza).

Si può aggiungere quanto segue.

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al comma 2 dell’art. 42 prevede che: <<Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”

Sia il Decreto Cura Italia, sia la circolare dell’INAIL hanno pertanto definito come “infortunio professionale” il contagio da corona virus nell’ambiente di lavoro.

Circa la responsabilità del Dirigente Scolastico per l’infortunio sul lavoro del personale docente e ATA si evidenzia che, più che pensare ad un’integrazione della polizza assicurativa, sarà importante predisporre tutte le misure necessarie per evitare il contagio al fine di dimostrare di aver posto in essere tutti i presidi idonei ad evitare l’infortunio secondo i protocolli che auspicabilmente verranno emanati al più presto dal Governo.

Difficilmente si potrà pensare di avere una copertura in tal senso da parte dell’assicurazione sia per il personale che per gli alunni.

Si ritiene improbabile che le assicurazioni abbiamo predisposto nuove forme di tutela per un evento così imprevedibile e difficilmente dimostrabile.

Infatti, analizzando l’infezione da Covid-19 alla luce delle norme generali del contratto, la prima considerazione da fare è che la polizza, come stabilisce la quasi totalità dei contratti, ha per oggetto della tutela l’infortunio, ossia un evento che deve avere precisi requisiti di esteriorità, fortuità e violenza e deve essere ben identificabile nel tempo e nel luogo, tanto che, sempre il contratto, “obbliga” l’assicurato a denunciare tale evento entro un termine ben preciso (solitamente tre giorni) dal suo verificarsi.

Un contagio virale in sé considerato non solo non ha i requisiti richiesti dalla polizza ma, nella grande maggioranza dei casi, non sarà nemmeno mai possibile identificare il momento, il luogo e la modalità del contatto col virus.

In generale quindi documentare una infezione senza specificare dove, quando ed in che modo è stata contratta e ritenere che questo rappresenti un infortunio indennizzabile che rispetti i requisiti previsti dal contratto, potrebbe essere considerato una forzatura. E va peraltro ricordato che fattispecie del genere (ossia le infezioni di qualsiasi tipo) nell’ambito della contrattualistica privata che si occupa della salute dell’assicurato, sono quasi sempre state inserite nella tutela “malattia” e non nella tutela “infortuni”, atteso che col termine “malattia”, sempre per definizione contrattuale, si intende proprio «ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio».

Peraltro – considerazione già svolta in riferimento ad altre forme di malattie ad origine infettiva – se si ammettesse oggi come infortunio un contagio da Covid-19 per il solo fatto che la virulenza soddisfa il requisito della violenza, si dovrebbe consequenzialmente ritenere tutelata in polizza infortuni qualsiasi malattia causata da una infezione virale, batterica o parassitaria, ad esempio le comuni forme influenzali, il morbillo, le polmoniti batteriche, la malaria… e via elencando).