Contratto di assicurazione in scadenza: possiamo fare affidamento diretto alla stessa compagnia?
23-07-2020
DOMANDA
Il quesito riguarda un contratto di assicurazione triennale (polizza di Responsabilità Civile, infortuni, Assistenza, Tutela Legale ed altre garanzie in favore degli alunni e del personale della scuola) in scadenza al 31 agosto p.v. e viene posto dopo aver richiesto alla Compagnia assicuratrice l’offerta per una proroga tecnica nelle more dell’indizione di una nuova gara.
In risposta l’assicuratore mi ha fatto presente che è possibile evitare il bando di gara e procedere con affidamento diretto alla stipula di un nuovo contratto triennale, per un importo inferiore a 40.000 euro, motivando la procedura con il carattere di estrema urgenza.
La nuova proposta ha un costo lievemente superiore alla precedente, perché garantisce anche la copertura per il rischio COVID-19.
Ho alcune perplessità perché con l’affidamento diretto alla stessa Compagnia verrebbe meno il principio di rotazione degli incarichi. Inoltre in questo periodo non posso acquisire la delibera del Consiglio di Istituto che per la concomitanza con le ferie dei docenti non potrà essere convocato prima del 31 agosto. Mi sembra anche difficile, per evitare l’indizione della gara, poter sostenere il carattere di estrema urgenza, ben evidenziato dalla Compagnia a supporto dell’affidamento diretto, perché potrei procedere con una proroga tecnica per ovviare all’imminente scadenza.
Chiedo quindi cortesemente se è possibile, come sostiene l’Assicuratore, evitare la gara e stipulare un nuovo contratto triennale con la stessa Compagnia, motivando con il “carattere di estrema urgenza”, nel qual caso penso di dover quanto meno acquisire appena possibile la delibera favorevole del Consiglio di Istituto o se è invece corretto indire una gara, tra l’altro escludendo per il principio di rotazione la stessa Compagnia.
Ringrazio per il parere.
RISPOSTA
Si deve tenere presente che il principio di rotazione si applica sempre, ad eccezione delle ipotesi in cui si utilizzi la procedura aperta o “comunque aperta al mercato”.
La giurisprudenza più recente ha avuto modo di ribadire come il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia debba essere rispettato tanto nella fase di invito alla presentazione dell’offerta tanto in quella di vera e propria aggiudicazione.
Infatti, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, con la conseguenza che la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore - amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione. (Cons. Stato Sez. V, 17/01/2019, n. 435 - Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524)
Ne consegue che la stazione appaltante deve motivare la scelta di invitare l’operatore uscente in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione (Linee Guida ANAC n. 4 e quaderno MIUR n. 1).
Il “persistente” invito rappresenta un “favor” nei confronti del precedente aggiudicatario, con vulnus degli interessi pubblici e privati. In tal caso opera il sistema di tutela della garanzia del “principio di rotazione”.
Gli stessi ragionamenti valgono a maggior ragione per l’affidamento diretto, senza invito, in cui la scelta dell’amministrazione è caratterizzata da un grado di discrezionalità pressochè totale.
L’affidamento diretto all’operatore già affidatario del precedente contratto non potrebbe essere legittimamente effettuato con una motivazione basata unicamente sul grado di soddisfacimento della Stazione Appaltante o sulla competitività del prezzo. Né tantomeno appare sostenibile l’estrema urgenza come vorrebbe l’Assicuratore uscente.
A chi scrive è noto che il numero delle compagnie assicurative interessate ad aggiudicarsi le gare in materia si assicurazione scolastica è ridotto, ciò nonostante tale dato di fatto non può essere una valida ragione per sottrarsi all’applicazione del principio di rotazione.
L’ipotesi di rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 63, comma quinto del Dlgs 50/2016, richiede una serie di presupposti per la sua applicazione ossia, sinteticamente:
1) nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto,
2) gara originaria aperta al mercato,
3) opzione di rinnovo espressamente prevista nel disciplinare di gara
4) è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale
In conclusione:
a) L’affidamento diretto all’operatore già affidatario del precedente contratto non potrebbe comunque essere legittimamente effettuato con una motivazione basata unicamente sul grado di soddisfacimento della Stazione Appaltante o sulla competitività del prezzo. Né tantomeno sull’estrema urgenza.
b) Si è già evidenziato come nonostante il numero delle compagnie assicurative interessate ad aggiudicarsi le gare in materia di assicurazione scolastica sia ridotto, ciò non può rappresentare una valida ragione per sottrarsi all’applicazione del principio di rotazione.
c) La proroga tecnica è senz’altro possibile, sempre che l’assicuratore vi acconsenta.
d) L’indizione di una gara aperta al mercato (o una manifestazione d'interesse aperta al mercato) renderebbe possibile derogare al principio di rotazione. In tal modo si potrebbe nuovamente prendere in considerazione l’offerta della compagnia “uscente” ed eventualmente anche affidargli il contratto laddove l’offerta fosse la più vantaggiosa per l’amministrazione. Si rammenta di inserire nel bando di gara che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta.