Assicurazioni: la presenza del broker esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità?

14-06-2019

DOMANDA 

In un convegno a cui ho partecipato mi è parso di capire che un relatore ha sostenuto che le pubbliche amministrazioni seguite da broker non incorrerebbero in alcuna responsabilità, in quanto il broker ha l'effetto di spostare la responsabilità dal dirigente al broker.

Lo stesso relatore mi sembra abbia sostenuto, ad avallo della sua tesi, che nel caso in cui ci fosse un errore di valutazione del broker nell'analisi dei rischi, e quindi il Dirigente firmasse, sulla base di tale errore, una polizza non idonea alle necessità dell'Ente appaltante e si verificasse un sinistro non risarcibile, non incorrerebbe in nessuna responsabilità e ne risponderebbe in prima persona il broker.

Domanda: è vero che in tali ipotesi il Dirigente non ha responsabilità? A me francamente sembra strano.... 

RISPOSTA

Premesso che resta sempre in capo all’Amministrazione la scelta della compagnia di assicurazione cui affidare la copertura rischi e che detta scelta deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, è tuttavia possibile per l’Amministrazione affidarsi ad un broker per la stipulazione di un contratto di copertura assicurativa, purché la sua presenza sia esclusivamente limitata alla fase istruttoria della gara (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 8 marzo 2011 n. 1433; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I – sent. 6 febbraio 2008 n. 1449).

Il broker può solo assistere l’istituto scolastico nella determinazione dell'oggetto del contratto, nello studio del rischio da assicurare e nell’incarico di predisporre le condizioni del futuro contratto di assicurazione. Qualsiasi altra forma di intervento del broker nel processo di aggiudicazione (come ad esempio la valutazione delle offerte) è pertanto illegittima.

Se il contratto di assicurazione risulta non adeguato a causa di un comportamento negligente del broker è astrattamente ravvisabile la responsabilità del consulente nei confronti dell’Amministrazione Scolastica (Cass. civ. sez. III, 27 maggio 2010, n 12973, nel caso di specie, è stata riconosciuta la responsabilità del broker nei confronti dell'assicurando per essersi limitato ad individuare - e a sottoporre per la stipulazione - l'offerta assicurativa economicamente più conveniente, senza raffrontarla con quella già utilizzata dal cliente con riferimento al dato temporale della copertura assicurativa ed omettendo di informare quest'ultimo sulla limitata estensione temporale retroattiva).

Va tuttavia rammentato che la presenza del broker non esonera assolutamente l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. In particolare, giova richiamare la sentenza della Corte dei Conti Sez. I App., 13/04/2015, n. 267, in cui si afferma che: “Il compito e la responsabilità della tempestiva adozione dei provvedimenti da porre in essere a tutela dell'Ente ricade sui responsabili del medesimo Ente, anche se in relazione ad alcune attività si avvalevano della collaborazione di consulenti esterni (nella specie è stata ritenuta la responsabilità del funzionario dell'Ente locale che non aveva rinnovato tempestivamente una polizza assicurativa, sebbene l'Ente si avvalesse della collaborazione di un broker che non aveva segnalato la scadenza della polizza)”.