Individuazione della compagnia di assicurazione

DOMANDA

Gentile Italia scuola,
pongo il seguente quesito in merito all’individuazione della compagnia di assicurazione.
Nella scuola in cui sono dirigente da settembre il contratto di assicurazione in favore degli alunni e del personale è in vigore dal 01.01.2018 al 31.12.2018 ed è stato prorogato per un altro anno fino al 31.12.2019.
Alla scadenza del contratto, 31.12.2019, non essendo riusciti a avviare la procedura di gara si è proceduto con proroga di 4 mesi con scadenza al 30.04.2020 nell’attesa di poter esperire la gara suddetta per evitare una ulteriore proroga annuale.
Tuttavia, considerando che una volta avviata e conclusa la gara entro il 30.04.2020, potrebbe essere individuata una compagnia assicurativa diversa, nel bel mezzo dell’anno scolastico, che comporterebbe inevitabilmente dei cambiamenti, quali tra gli altri, diverse modalità di contatto tra l’assicurazione e l’utenza, non agevolando l’attività amministrativa della scuola, si chiede se sia auspicabile prevedere una ulteriore proroga dello stesso contratto dal 01.05.2020 al 31.08.2020, o se sia obbligatorio, in ottemperanza alla normativa vigente, ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, avviare e concludere prima della scadenza del 30.04.2020 la procedura di gara che riguarderebbe, tra l’altro un periodo superiore all’anno, ovvero il periodo dal 01.05.2020 al 31.08.2021 con ulteriori complicazioni.


Si ringrazia per la cortese attenzione.
 

 

RISPOSTA

La proroga del contratto in corso di esecuzione, ai sensi del comma 11, dell’art. 106 del Dlgs. 50/2016 è possibile solo ed unicamente se è stata prevista: <>
Il nuovo codice non prevede un tempo specifico per la proroga ma si limita a prescrivere che la durata della proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
 Dunque, è necessario verificare se nel contratto di concessione originario è stata prevista o meno l’opzione di proroga.
Dalla lettura del quesito non si evince se la proroga fosse prevista ab origine nel contratto iniziale.
 A prescindere da tale dato, si tratterebbe, questa volta, di procedere con un’ulteriore proroga di per sé già illegittima in quanto susseguente ad un’altra.

 Pur comprendendo il disagio che deriverebbe dall’effettuazione di una gara con modifica dell’aggiudicatario nel bel mezzo dell’anno scolastico, lo scrivente non può non ricordare che non si possono addurre a sostegno della proroga cause dipendenti dall’amministrazione, tra cui, ad esempio, il ritardo nell’espletamento della nuova procedura di gara.
 Peraltro, anche il termine del 31 dicembre cade nel mezzo dell’anno scolastico, quindi sarebbe anche difficile motivare la relativa determina. Quanto alle complicazioni ulteriori, si ritiene che si possa prescindere dalla deliberazione in Consiglio d’Istituto, riservata dall’art. 45 del regolamento ai contratti di natura pluriennale: se l’etimologia non ci inganna, la dizione “pluriennale” deve essere intesa quale “per più anni” e non “per più di un anno”.