Gara per il servizio assicurativo: una delle società richiede il prospetto comparativo...

20/09/2019

DOMANDA

Abbiamo svolto una procedura per affidare il servizio assicurativo (per gli alunni e il personale) e a seguito della comparazione delle offerte abbiamo inviato il decreto di aggiudicazione tre giorni prima la decorrenza dei contratti.

Lo stesso giorno, una delle società invitate ci ha fatto richiesta dei prospetti comparativi perché, a dir loro, l’aggiudicazione è frutto o di un nostro errore tecnico o di una non chiara proposizione dell’offerta da parte dell’aggiudicataria.

Siamo obbligati ad inviare i prospetti comparativi o dobbiamo inviarli solo dopo una specifica istanza di accesso agli atti?

La società di cui sopra ci ha chiesto un invio tempestivo dei prospetti in relazione al fatto che l’aggiudicazione è stata trasmessa a ridosso della decorrenza del contratto e ciò non permetterebbe loro di poter far valere le proprie ragioni in virtù di una aggiudicazione potenzialmente errata.

Come dobbiamo comportarci?

Nel caso in cui ci pervenisse una comunicazione da parte della suddetta società che ci facesse notare degli elementi che la commissione non aveva a tutti gli effetti notato e che questo generasse una nuova graduatoria (ma il tutto avvenisse a decorrenza dei contratti oramai avvenuta) come dobbiamo comportarci?

Dobbiamo mantenere la vecchia aggiudicazione o dobbiamo annullarla e procedere con un nuovo decreto che annulla e sostituisce il precedente?

RISPOSTA

Nel quesito figurano molti bivi concettuali, nel senso che, a seconda di quello che accadrà a breve, si prefigurano diverse soluzioni. Si spera di tenere in conto l’intero ventaglio delle soluzioni possibili.

Va anticipato che la richiesta di invio dei prospetti non ha nulla di diverso da una formale istanza di accesso agli atti (conta la sostanza, non ciò che si scrive quale riferimento normativo), ed anzi sembra presentata ex art. 53 D.Lgs. 50/2016, e rispetta tutti i presupposti formali per un relativo accoglimento. L’istanza apre pertanto un termine di trenta giorni nel quale dovrà, ragionevolmente, essere accolta.

Non sussiste, in alcun modo, un termine (per concedere l’accesso) abbreviato dalla prossima decorrenza del contratto.

L’unico argomento per dilazionare l’accesso potrebbe essere il seguente: sebbene recente giurisprudenza abbia escluso l’applicabilità dell’accesso generalizzato agli appalti, resta doveroso indicare nell’istanza di accesso la tipologia di accesso che si richiede (quindi ex art. 22 e ss. l. 241/1990, d.lgs. 50/2016 art. 53, o ex art. 5 d.lgs. 33/2013). L’amministrazione, per il principio di leale collaborazione, dovrebbe richiedere all’impresa di completare l’istanza indicando i dati mancanti, e dunque formulando una corretta istanza di accesso in modo da poter valutare la sussistenza dei presupposti.

Si ritiene, tuttavia, che dilazionare l’accesso non sia nell’interesse dell’Amministrazione Scolastica.

Qualora, a seguito dell’istanza di accesso agli atti e delle eventuali osservazioni ivi indicate dall’impresa non vincitrice, l’aggiudicazione risultasse viziata, sarebbe opportuno procedere con l’annullamento in autotutela della medesima e ripetere la procedura di valutazione delle offerte.

Tanto premesso, ragionevolmente, se si “teme” che gli argomenti portati possano essere convincenti, si potrebbe disporre una sospensione dell’aggiudicazione (e dunque della decorrenza dei contratti) e una proroga cd. tecnica del precedente contratto (proroga che il privato non è obbligato ad accettare) per arrivare in fondo alle contestazioni.

Si tenga presente, tuttavia, che l’ipotesi del contenzioso non impedisce di addivenire al contratto: la Scuola ben potrebbe, in questa fase, fare partire i contratti e poi disporre l’annullamento dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria (se applicabile: ad esempio, non nel caso in cui il secondo sia escluso) in un secondo momento, rimanendo coperta a livello assicurativo.