Una docente si infortuna mentre fa didattica a distanza ma in un giorno in cui non avrebbe dovuto prestare servizio...

25/11/2020

DOMANDA

Premessa:

- sono DS neoassunto (settembre 2019) di un Istituto Superiore Tecnico Professionale, con 1200 studenti e oltre 200 docenti;

- attualmente siamo in "zona rossa" e soggetti alle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020;

- la nostra scuola ha scelto la settimana breve dal lunedì a venerdì;

Stiamo lavorando in DID in quanto:

- il dipartimento di sostegno lavora parzialmente in presenza;

- i Laboratori sono attivi con turnazione degli studenti (2 gg a settimana per classe).

In giorni differenti (sempre dal lunedì al venerdì), piccoli gruppi di studenti con esigenze educative speciali e/o alunni che lo hanno specificatamente richiesto frequentano i diversi corsi.

Le ore di lezione vengono svolto in Dad, con specifico orario, integrato proprio con le turnazioni in presenza.

Quesito:

- Una docente di sostegno di ruolo e in sevizio presso la mia scuola, riferisce di aver svolto delle ore di dad con le proprie allieve nel pomeriggio di sabato 21 novembre 2020 dal proprio domicilio. Durante questo collegamento la stessa afferma di aver accidentalmente urtato una lampada che, rompendosi, le recideva un tendine della mano.

- Recatasi al pronto soccorso i sanitari, come da lei riferitomi, le facevano pressione per inoltrare denuncia di infortunio all’INAIL in considerazione del nuovo "scenario lavorativo" dato dalla situazione emergenziale ed attivazione dello smartworking;

- incidente prevede una prognosi di 30 giorni con intervento chirurgico;

- l'orario della docente non prevede la lezione nella giornata del sabato ed il suo orario di servizio si concludeva nella giornata del pomeriggio di venerdì 20 novembre 2020;

- preciso che la scuola il sabato e la domenica è chiusa e la docente interessata non mi aveva assolutamente richiesto modifiche sul suo orario che, come ho evidenziato nel punto precedente, non prevede lezioni nel fine settimana;

- nella giornata di lunedì 23 novembre venivo informata dell’accaduto e presentata dall'interessata la relazione sull'accaduto;

- preciso che l'Istituto è dotato di Regolamento DID, così come previsto dalle Linee Guida , Decreto n. 89 del 07/08/2020;

- è stato rivisto il DVR sia per attività di smartworking sia per DID;

- l’INAIL precisa che i momenti formativi, attuati con l’ausilio sistematico e non occasionale di macchine elettriche (computer, tablet, ecc.) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazioni dirette all’apprendimento e come tali, sono ricomprese tra quelle coperte dall’assicurazione obbligatoria.

Domande:

1 - Se la scuola il sabato e la domenica è chiusa, questo incidente può essere valutato come infortunio?

2 - Non avendo autorizzato alcuna variazione di orario, potrebbe essere ricompresa nella DID?

3- L'inoltro all'INAIL costituisce avvallo dell'infortunio sul lavoro?

RISPOSTA

In merito al quesito posto, fermo restando che non sono state fornite indicazioni specifiche per le scuole da parte dell'INAIL, occorre preliminarmente ricordare cosa prevede la normativa vigente in materia di denuncia di infortunio.

L'art. 53 del DPR n. 1124 del 1965, come riformato da ultimo dal D.Lgs. n. 151 del 2015, prevede che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

L’INAIL, con la circolare n. 10 del 21 marzo 2016, ha illustrato le novità in tema di infortuni introdotte a seguito della modifica del DPR n. 1124 del 1965 da parte del D.Lgs. 151/2015.

L’articolo 53 del DPR 1124/1965, come modificato dall’articolo 21, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 151/2015 dispone che qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

A tale riguardo, il Ministero della Salute con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici ha chiarito che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

È stato altresì precisato che, in merito al termine dell’invio della certificazione medica, l’obbligo si considera correttamente assolto ogni qualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza nei termini su specificati.

Le modifiche all’art. 53 citato prevedono, inoltre, che il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL, è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

Resta a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore.

Pertanto, la Scuola:

- è esonerata dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza;

- deve continuare a trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di Legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia;

- resta a carico della scuola l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’INAIL;

- è esonerata dall’obbligo di trasmettere la denuncia all’Autorità di P.S. alla quale provvede ora l’INAIL con riferimento alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale;

- in attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce.

L’art. 42, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge n. 24/2020 prevede che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

La tutela INAIL riguarda tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro.

L’INAIL, con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito indicazioni in merito alla gestione degli infortuni a seguito di infezione da Coronavirus contratta in occasione del lavoro.

Successivamente, con Avviso del 10 aprile 2020, è stato precisato che, per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore.

L’assenza per infortunio, come già precisato nella citata Circolare n. 13/2020, ricorre solo per i contagi da COVID-19 che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La mancanza dell’origine professionale fa rientrare i casi di infezione all’interno della assenza per malattia.

Sono da ammettersi a tutela INAIL tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

L’articolo 42, comma 2, citato stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.

Come detto sopra, il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Resta fermo l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio. I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’INAIL, debbono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l’adempimento dell’obbligo correlato al predetto articolo 53.

Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.

Per i datori di lavoro assicurati all’INAIL l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio.

Pertanto è dal momento in cui la scuola riceve il certificato di infortunio che dovrà assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi l’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, e successive modificazioni.

La scuola non deve procedere alcun modo a fare qualsivoglia valutazione circa l’effettiva riconducibilità del coronavirus al lavoro. ma deve denunciare l’infortunio nelle note forme telematiche.

Quanto a tali termini, si ribadisce che la circolare INAIL n. 13/2020 prevede che “solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto”.

È, pertanto, dalla ricezione del già citato certificato medico che iniziano a decorrere i termini di cui all’articolo 53, T.U., e, pertanto, nella denuncia di infortunio tale dato andrà bene evidenziato.

Pertanto, qualora la scuola riceve un certificato di infortunio, è obbligatoria la denuncia di infortunio entro i termini previsti dalla norma.

Sarà poi l’INAIL a valutare la pratica e confermare o disconoscere la riconducibilità ad infortunio sul lavoro.

Alla stessa stregua, qualora all’Istituzione Scolastica pervenga da parte di uno di uno studente un certificato medico di infortunio INAIL è obbligatoria la denuncia di infortunio in forma telematica entro i termini previsti dalla norma.

Anche in questo caso, sarà l’INAIL ad effettuare gli accertamenti dovuti.

Una ultima chiosa ad ulteriore precisazione

L’assicurazione obbligatoria INAIL nella scuola non si estende a tutti gli insegnanti, né a tutte le attività svolte dal personale e dagli alunni.

Come già detto in precedenti risposte sull’argomento, indipendentemente dall’applicazione o meno della tutela INAIL, la scuola dovrà comunque trasmettere all’INAIL la denuncia di infortunio allorché questo abbia una prognosi superiore ai tre giorni.

Infatti, a nostro avviso, il datore di lavoro é tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti e gli alunni, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Pertanto, in caso di infortunio sul lavoro la scuola deve limitarsi ad acquisire la documentazione necessaria e trasmettere la denuncia all’INAIL; la valutazione circa la rilevanza assicurativa del fatto non spetta al datore di lavoro, ma all’istituto che deve gestire la pratica.

L'infortunio è qualificabile come tale, in modo oggettivo, una volta che il Dirigente abbia acquisito tutta la documentazione e che abbia valutato che rientra tra gli infortuni che in linea astratta possono rientrare tra quelli legati all'attività lavorativa.

Quanto sopra trova riscontro anche alla luce delle recenti indicazioni fornite dall'INAIL con le FAQ pubblicate sul sito istituzionale.

E' stato precisato che ai fini della compilazione della Denuncia/comunicazione di infortunio il datore di lavoro deve essere in possesso del primo certificato medico completo diagnosi. Il certificato, inviato in modalità on/off line dal medico esterno, è consultabile interamente dal Datore di Lavoro attraverso il servizio "Ricerca certificati medici", disponibile all'interno dell'applicativo Denuncia/comunicazione di infortunio. Nel caso in cui il medico non provveda all'inoltro telematico, ma utilizzi il modello cartaceo, il lavoratore/infortunato dovrà consegnare il certificato al suo datore di lavoro.

Il certificato dovrà essere completo della diagnosi, oltre che della prognosi, per poter permettere al datore di lavoro la corretta compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della denuncia di infortunio e degli adempimenti connessi obbligatori per legge.

Il certificato deve essere trasmesso - a cura del medico esterno o ospedaliero - esclusivamente con modalità telematica (circolare INAIL n. 10/2016 in applicazione del D.Lgs 151/2015).

A partire dal 22 marzo 2016 (giorno di entrata in vigore del D.Lgs 151/2015), il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, ha l'obbligo di trasmettere per via telematica all'INAIL, il certificato medico.

Nell'accezione di struttura sanitaria e medico rientra qualunque medico, ossia medico del lavoro, pronto soccorso, ospedale, medico di famiglia, etc. che presti la prima assistenza intesa quale "prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale.

Nel caso in cui, a causa di problemi tecnici organizzativi o altre cause oggettive, non sia possibile la trasmissione on line, il medico esterno o la struttura sanitaria, devono provvedere all'invio del certificato via PEC alla sede INAIL competente in base al domicilio del lavoratore e rilasciare il certificato all'assistito che deve poi inoltrarlo al datore di lavoro (ai fini della compilazione della Denuncia/comunicazione di Infortunio).

Conclusivamente, in merito al quesito posto, si ritiene che la scuola debba trasmettere la denuncia INAIL se ha comunque ricevuto un certificato che riconduce l'assenza ad infortunio sul lavoro.

Tra l'altro l'evento è avvenuto in una giornata in cui la docente non aveva servizio (indipendentemente se poi di sua iniziativa - episodio comunque da approfondire per ogni ulteriore valutazione del DS - era in collegamento con alcuni alunni) e quindi non può essere qualificabile come occorso sul lavoro ma a nostro avviso è riconducibile a malattia.

In mancanza di quanto sopra nessun obbligo di denuncia all'INAIL sussiste e quindi in riferimento ai quesiti posti si ritiene :

1- Se la scuola il sabato e la domenica è chiusa, questo incidente può essere valutato come infortunio? NO

2- Non avendo autorizzato alcuna variazione di orario, potrebbe essere ricompresa nella DID? NO, in quanto non trova neanche riconducibilità nel Piano della DDI predisposto dalla scuola

3- L'inoltro all'INAIL costituisce avvallo dell'infortunio sul lavoro? come detto sopra la scuola, indipendentemente da ogni valutazione sulla indennizzabilità, deve trasmettere la denuncia all'INAIL se vi è certificato di infortunio. Come poi ribadito dalla pacifica giurisprudenza in materia l'evento infortunio non comporta automaticamente alcuna responsabilità in capo al datore di lavoro.