Nuovo contratto di assicurazione alunni


DOMANDA

Salve, sono una d.s. di prima nomina e mi trovo, con tempi molto stretti, a dovere stipulare un nuovo contratto di assicurazione alunni. Si tratta di un’istituzione scolastica di piccole dimensioni, per cui l’importo massimo previsto per un contratto assicurativo annuale è di certo inferiore ai 10.000 euro (lo sarebbe anche se si optasse per una delibera del Consiglio di Istituto per un contratto biennale, altra ipotesi presa in considerazione). Rimanendo al di sotto dei 10.000 euro vorrei utilizzare una semplice procedura di affidamento diretto “puro”, ossia individuando direttamente una compagnia assicurativa tra quelle più accreditate sul mercato in ambito scolastico (nel rispetto del principio di rotazione, ma senza previo confronto formale né informale di preventivi). Per avere contezza della congruità del servizio assicurativo di questa ipotetica compagnia alle esigenze dell’istituzione scolastica committente, prima della determina di affidamento diretto (che conterrebbe già l’individuazione della ditta) invierei una richiesta alla compagnia stessa, specificando le necessità assicurative della scuola e chiedendo l’offerta e il preventivo. Lo scopo di questa impostazione sarebbe lo snellimento e la velocizzazione della procedura, ma non vorrei che risultasse troppo semplicistica e poco rispondente allo spirito dell’ANAC e al favore verso la concorrenzialità. I miei dubbi, dunque, sono i seguenti:


1) Esistono, per la procedura negoziale volta alla stipula dei contratti di assicurazione alunni, vincoli diversi e più stringenti da quelli comuni di cui al D.I. 129/2018 e al d. lgs. 50/2016, che impongano o rendano fortemente opportuna una procedura “più concorrenziale” e negoziata?


2) E’ ammissibile e ben strutturata una procedura come quella sopra descritta? Ossia un affidamento diretto con individuazione di un'unica ditta senza altri preventivi, preceduta solo dall’accertamento che l’offerta e il preventivo della ditta stessa siano rispondenti a quanto necessario?


3) In subordine, se fosse consigliabile chiedere più preventivi: come gestire l’eventualità di più preventivi (realisticamente da valutare secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa) senza trasformare l’affidamento diretto in un’ibrida procedura negoziata? Se la procedura di cui al punto 2 non fosse consigliabile, tanto vale optare per una procedura negoziata a tutti gli effetti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?


Grazie per l’attenzione e per il supporto (ad una neofita...) 

 

RISPOSTA

Apprezziamo l’evidente livello di preparazione e la corretta formulazione dei quesiti. In sintesi, la risposta ai tre quesiti è la seguente:


1) No, non esistono vincoli ulteriori. Esiste invece una prassi consolidata di procedere a comparazione delle offerte dovuta a più ragioni: a) MIUR (nel Quaderno n. 1 di istruzioni generali in tema di attività negoziale) e ANAC (Linee Guida n. 4) consigliano la prassi dei preventivi, pur riconoscendone la non vincolatività; b) il mercato è particolarmente bellicoso; c) le Istituzioni Scolastiche scontano una certa ritrosia nei confronti dell’affidamento diretto senza preventivi, sia per tradizione sia per una altalenante (ma infondata) visione dei revisori dei conti;


2) La procedura è corretta e ben motivata;


3) Questa conclusione è l’unica su cui non concordiamo al 100%. Eventuali misure aggiuntive rispetto all’affidamento diretto, che non conducano la procedura a “diventare” una negoziata, non sono illegittime.

Corretta l’ipotesi del criterio di aggiudicazione, per quanto non sia impossibile procedere al prezzo più basso, dovendo però individuare un capitolato in modo rigido, operazione per la quale non si ha il tempo necessario.

Più nel dettaglio, oltre la sintesi.
Non vi sono disposizioni specifiche per l’affidamento dei contratti di assicurazione quindi in linea generale la procedura da Voi indicata è corretta.
 Si ritiene tuttavia necessario sottoporre alla Vostra attenzione due aspetti.
Il primo concerne l’eventualità che il Consiglio di istituto abbia regolamentato gli affidamenti sotto-soglia prevedendo una procedura specifica che contempli eventualmente la comparazione di preventivi.
Il secondo concerne la durata del contratto.
Ed infatti, spesso accade che i contratti di assicurazione vengano stipulati su base pluriennale.
In tali casi, l’art. 45 D.M. 129/2018 richiede una delibera consiliare per i contratti pluriennali, disponendo al comma 1 che “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine (...) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale”. Il comma 3 prosegue affermando che ”nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d’istituto”.
Oltre all’onere di previa delibera consiliare, la stazione appaltante dovrà porre a base d'asta il valore riferito all'intero periodo di prevista vigenza del contratto, posto che qualsiasi altra regola potrebbe risultare elusiva dell'applicazione della normativa comunitaria. Il prezzo a base d'asta costituisce poi il parametro di riferimento ai fini della verifica della capacità tecnica e finanziaria dei concorrenti, nel senso che questi debbono comprovare di avere un fatturato ed una capacità tecnica adeguati al valore dell'appalto.

Non sembra il caso di consigliare la cd. proroga tecnica per l’effettuazione della gara, per non turbare il convincimento in ordine all’affidamento diretto.